Coronavirus e imprenditori e-commerce: i bonus e gli incentivi per le partite IVA

A seguito dell’approvazione del decreto-legge Cura Italia, i chiarimenti arrivati dall’Agenzia delle Entrate sulle misure previste per sostenere i ecco lavoratori autonomi con partita iva e lE PMI in questo periodo di crisi. 

La maggior parte dei venditori e-commerce ricadono in queste due tipologie, vediamo qui di seguito quali incentivi ed agevolazioni sono previsti.

 

AIUTI PER LAVORATORI CON PARTITA IVA

D.L. “Cura Italia”, le misure per i lavoratori autonomi

Sospensione degli adempimenti fiscali

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio nazionale saranno sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, e non verranno applicate sanzioni.

Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

 

Per chi opera nelle zone più colpite

La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

 

Per chi ha ricavi inferiori a 400mila euro

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge Cura Italia (17 marzo 2020), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono di questa opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 
 

Per chi ha ricavi tra 400mila e 2 Milioni di euro

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge Cura Italia (17 marzo 2020), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

  1. ) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. ) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  3. ) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

 

Questi versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non è previsto il rimborso di quanto già versato.


Bonus di 600 euro: chi ne ha diritto?

Possono usufruire dell’indennità:

  1. I liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020. Sono compresi in questa categoria i partecipanti agli studi associati o società semplici iscritti alla gestione separata;
  2. I collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
  3. gli autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  4. I soci di società di persone e di capitali iscritti all’Ago;
  5. I lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rimasti senza lavoro dal 1° gennaio al 17 marzo 2020;
  6. gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali;
  7. I lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze.

Le indennità non sono cumulabili tra loro e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

 

Come si può richiedere il bonus da 600 euro?

A partire dal 1° Aprile si può richiedere l’indennizzo di 600 euro per il mese di marzo, previsto dal dl Cura Italia. A questo indirizzo trovate una guida molto completa su come procedere.

Il Governo sta già lavorando ad un nuovo decreto, atteso per il mese di aprile, che dovrebbe darà continuità agli interventi previsti dal decreto del 17 marzo 2020, con alcune modifiche. Si ipotizza infatti l’introduzione di requisiti ad hoc – ora assenti – per l’accesso alle misure di sostegno.

 

E chi non ne ha diritto? Fondo per il reddito di ultima istanza.

I lavoratori dipendenti e autonomi, che abbiano perso il lavoro a causa dell’epidemia COVID-19 e che non rientrano tra le predette categorie di lavoratori, hanno diritto ad accedere al cosiddetto “Fondo per il reddito di ultima istanza” a favore dei lavoratori danneggiati dal Coronavirus.

Si tratta di un Fondo volto a garantire il riconoscimento un’indennità mensile, in favore di chi ha cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa per il coronavirus e non ha accesso ad altre misure di sostegno al reddito.

I criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità sono definiti con uno o più decreti del Ministro del Lavoro. Il decreto deve essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del “Decreto Cura Italia”, quindi entro il 16 aprile 2020.

Il provvedimento normativo, in particolare si rivolge ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996. 

Il Fondo è volto a garantire il riconoscimento di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Bonus 600 euro professionisti iscritti alle casse

Il Ministero del Lavoro ha varato il DM con il quale istituisce il reddito di ultima istanza per autonomi e i professionisti iscritti alle casse di previdenza private. Questi soggetti potranno percepire i 600 euro, ma devono fare richiesta alla propria cassa. Il Decreto Ministeriale è in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il primo vincolo da tener conto è il reddito professionale: potranno infatti fare richiesta di bonus autonomi e professionisti:

  1. che hanno percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo non superiore a 35mila euro
  2. e chi, sempre nello stesso anno di imposta, ha percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro cessando, riducendo o sospendendo la propria attività autonoma o di libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa dell’emergenza coronavirus.
  3. inoltre potrà fare domanda di bonus anche chi ha chiuso la partita Iva dal 23 febbraio al 31 marzo.

Infine, si legge nel comunicato stampa, il lavoratore deve essere in regola con gli obblighi contributivi relativi all’anno 2019 e l’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.


AIUTI PER LE IMPRESE

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario.

Con successivo decreto il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, definirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

Per questo intervento sono stanziati 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Credito d’imposta per botteghe e negozi

Per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.

Modifiche alla Cassa integrazione e Cassa integrazione in Deroga

Il decreto Cura Italia estende la Cassa in deroga a tutto il territorio nazionale, a tutti i dipendenti e aziende, anche a quelle con meno di 5 dipendenti. La durata massima è di 9 settimane. 

Il decreto Cura Italia prevede anche un sostegno a favore dei lavoratori e delle aziende chiamati ad affrontare l’emergenza coronavirus, in particolare: si estende la Cassa integrazione in deroga a tutto il territorio nazionale e ai dipendenti di tutti i settori produttivi. 

I datori di lavoro, anche quelli con meno di 5 dipendenti, possono chiedere dunque la CIG in deroga per un massimo di 9 settimane. Anche quelli che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria. 

Sono introdotte norme speciali circa il trattamento ordinario di integrazione salariale e l’assegno ordinario.
 

Come funziona?
Riportiamo qui di seguito i passaggi salienti della normativa in oggetto, etratti direttamente dal decreto al Titolo II (Misure a sostegno del lavoro), Capo I (Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale):

Norme speciali su CIGO e Cassa integrazione in deroga per l’intero territoriale nazionale.
 
In linea generale sono due i pilastri dell’azione posta in campo dall’esecutivo: la semplificazione delle procedure e l’allargamento dell’ambito di applicazione delle misure a tutti i settori produttivi.

CIGO e assegno ordinario
Il decreto si occupa innanzitutto delle aziende già coperte dalla CIGO e dell’assegno ordinario, strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, che intervengono in caso di sospensione, riduzione o cessazione dell’attività lavorativa.

CIGO
Il trattamento ordinario di integrazione salariale  è pari all’80%della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti.

Assegno ordinario
L’assegno ordinario, di importo almeno pari all’integrazione salariale, è la prestazione principale erogata dai Fondi di solidarietà la cui istituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

In pratica i fondi forniscono sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale o prestazioni integrative dei trattamenti previsti dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori già coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale.

Causali per l’assegno
Le causali per la concessione dell’assegno da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali sono quelle previste per la concessione della CIGO, nonché quelle richieste per la concessione della CIGS. In sostanza riorganizzazione aziendale, crisi aziendale (ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa) e contratto di solidarietà.

Il decreto legge Cura Italia (art. 19) introduce una disciplina più semplice che prevede:
 
– i datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per “emergenza COVID-19”

– non è necessario stipulare l’accordo sindacale ordinariamente previsto

– si è esonerati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale ferma restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto da svolgersi anche in via telematica entro 3 giorni dalla richiesta.;

– si è dispensati anche dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale (entro 15 giorni dall’inizio della sospensione) o per quella di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa).

Massimo 9 settimane
La richiesta di CIGO o di assegno ordinario può essere fatta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020.

I lavoratori interessati devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020. La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Con le stesse modalità è garantita l’erogazione dell’assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi. E’ previsto un limite massimo di spesa monitorato dall’INPS.

Il trattamento che spetta ai lavoratori in cassa integrazione in deroga 2020 è pari all’80 per cento della retribuzione, compresa di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali. 

CIG in deroga
Alle altre aziende prive di tutela è concessa la cassa integrazione in deroga.

Il decreto legge Cura Italia (art. 22) fa salve le previsioni relative rispettivamente alla Cassa integrazione in deroga nella zona rossa e nella zona gialla.

Possono chiedere la Cassa integrazione in deroga tutte le aziende del settore privato. In pratica, il trattamento viene concesso anche alle aziende con 1 dipendente. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Anticipazione CIG dalle  banche
 i dipendenti che hanno diritto alla Cig potranno farsi anticipare dalle banche una somma fino a un importo massimo di 1.400 euro per la Cig a zero ore di 9 settimane. Ovviamente l’anticipo sarà concesso in proporzione all’assegno cui si ha diritto, di importo minore per periodi di Cig più brevi o se si lavora part-time. L’operazione (dite pagherà) dovrebbe avere costo zero per le persone che aderiscono, e non ci saranno adempimenti per il lavoratore. 

Per ulteriori e più specifiche disposizioni sull’argomento si può far riferimento direttamente al Decreto Cura Italia e in particolare all’articolo 19 e successivi.

Info e aggiornamenti su
www.inps.it

Articolo aggiornato il 30/05/2023