IVA ecommerce: nuove regole dal luglio 2021

Dal 1° luglio 2021 cambia il trattamento IVA per chi svolge l’attività di ecommerce B2C, business to consumer, in Europa. A partire da questa data, entrerà in vigore la Direttiva Europea sul Commercio Elettronico del 2017 che fissa una soglia unica di 10.000 euro per tutti gli stati membri. Scopriamo cosa cambia per ecommerce e marketplace. 

Originariamente prevista per il 1° gennaio 2021, la Normativa Europea del 2017 in materia di trattamento dell’IVA per il commercio elettronico ed ecommerce è stata posticipata al 1° luglio 2021 a causa degli effetti negativi sull’economia dovuti alla pandemia Covid-19. 

Le modifiche si applicano a chi esercita attività di vendita verso privati, cioè agli ecommerce B2C. Fino a questo momento erano previste delle soglie annuali di fatturato, di norma 35mila euro, che consentivano di pagare l’IVA nel paese di origine senza identificarsi ai fini fiscali negli altri paesi europei. 

Cosa cambia dal primo luglio 2021? 

Dal primo luglio non sarà più applicato il principio della soglia di protezione di 35mila euro ma sarà introdotta un’unica soglia di fatturato annuale di 10mila euro valida per tutti i paesi dell’UE. 

Ad esempio, un’azienda italiana che fa ricorso al commercio elettronico e all’ecommerce per vendere i propri prodotti in Europa, applicherà l’aliquota IVA italiana e liquiderà le tasse al fisco italiano fino ai 10mila euro di operazioni annuali.

Nel caso in cui l’ammontare delle operazioni superasse la soglia di 10mila euro, si diventerà rilevanti ai fini IVA nel paese europeo di destinazione. 

In poche parole, superato il limite di 10mila euro l’ecommerce che vende e spedisce i propri prodotti presso altri paesi membri dell’Unione Europea dovrà adeguarsi alle normative IVA del paese di destinazione. 

Come comportarsi? 

Le aziende italiane che fanno ricorso al commercio elettronico e all’ecommerce per vendere i propri prodotti in  Europa, una volta superata la soglia di 10mila euro avranno due opzioni: 

  1. Identificarsi ai fini IVA per ogni stato membro in cui intendono continuare a vendere
  2. Assolvere la liquidazione dell’IVA grazie al regime opzionale OSS.

Il regime OSS, acronimo di One Stop Shop, permette una notevole semplificazione della procedura di regolarizzazione fiscale europea, introducendo un sistema di assolvimento IVA centralizzato e digitale.  

Ampliando il campo di applicazione del MOSS, riservato ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, il regime OSS riguarderà le operazioni degli ecommerce e comprenderà le seguenti transazioni:

  • Vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • Vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • Vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.  
In caso di ulteriori dubbi o perplessità, è bene farsi seguire da un consulente fiscale esperto in materia.

Cosa Cambia per i marketplace 

I cambiamenti introdotti con la Direttiva Europea del 2017, riguardano anche i soggetti definiti facilitatori, ossia coloro che possiedono piattaforme o altre interfacce elettroniche per vendere in Europa o altrove. Stiamo parlando dei marketplace come Amazon, eBay, ecc,  ai quali è dedicata un’ampia sezione della Direttiva. 

Il soggetto facilitatore è tenuto ad inviare agli Stati membri coinvolti nell’attività di vendita ed entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre una comunicazione riguardante gli obblighi IVA del soggetto venditore. 

Inoltre, in caso di vendita di un bene di importo inferiore a 150 euro importati fuori dall’UE e in caso di vendita di un bene già presente all’interno dell’Unione Europea da parte di un cedente extracomunitario a un privato consumatore comunitario si verifica il seguente scenario:  

  • La vendita dal fornitore alla piattaforma online sarà esente da IVA
  • La vendita dalla piattaforma online al privato consumatore sarà assoggettata ad IVA secondo le norme vigenti nel paese del consumatore

Il soggetto facilitatore è considerato come responsabile del pagamento d’imposta del soggetto fornitore, ai quali chiederà il rispetto di ulteriori adempimenti. 

Sempre secondo la Direttiva, i marketplace sono tenuti a conservare per 10 anni le comunicazioni inoltrate per facilitare i controlli degli Stati membri.

Conclusione

Con l’abolizione delle soglie di fatturato e l’adesione alla soglia unica europea di 10mila euro si deve ricorrere all’identificazione fiscale nel paese europeo di interesse. Il modo più semplice per adempiere alle nuove normative fiscali europee è quello di aderire al regime semplificato OSS. 

Considerata la complessità della materia, gli esperti delle vendite online di SellRapido consigliano di affidarsi a un consulente fiscale esperto per restare in regola ed essere aggiornati su tutti i cambiamenti.

Vuoi cominciare a vendere online in modo efficace?

Siamo a tua disposizione per una consulenza gratuita su come ottimizzare la sincronizzazione del tuo catalogo vendite e come trovare i fornitori più adatti alle tue necessità.

Prenota una consulenza gratuita

Vuoi caricare i tuoi prodotti e gestire subito i tuoi listini in modo semplice Amazon e siti ecommerce?

ATTIVA LA DEMO GRATUITA DI SELLRAPIDO

Potrai iniziare immediatamente a vendere sui marketplace in Italia e all’estero, senza limitazioni nel numero di prodotti o listini gestibili, sincronizzando anche il tuo sito ecommerce. Tutto da una sola interfaccia.
Articolo aggiornato il 29/05/2023