Come iscriversi al VIES per vendere in Europa con ecommerce

La diffusione del commercio elettronico e, più in generale, la globalizzazione di tutti i mercati, ha reso sempre più diffuse le operazioni di vendita ed acquisto tra paesi esteri. Una realtà sempre più comune, che ha richiesto una regolamentazione apposita. 

L’iscrizione al VIES permette ai titolari di partita IVA di intraprendere operazioni commerciali intracomunitarie con i paesi appartenenti alla Comunità Europea. Chi, infatti, intende avviare un’attività che abbia a che fare con l’estero deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate seguendo un apposito iter tramite il quale sarà regolarmente in grado di fatturare o ricevere fatture verso e dai paesi UE.

Per consentire una corretta fiscalità, dunque, i paesi della Comunità europea, a partire dal 1° gennaio 1993, hanno istituito il VIES (VAT Information Exchange System) un sistema informatizzato di controllo delle Partite IVA.

Le operazioni intracomunitarie

L’iscrizione VIES è, quindi, obbligatoria per chiunque desideri effettuare transazioni di beni e servizi intracomunitarie. Vendite, acquisti e forniture di servizi in ambito Europeo tra soggetti titolari di partita IVA (imprese o professionisti) avvengono senza l’applicazione dell’IVA, ma per effettuarli è necessaria l’iscrizione a questo sistema.

Le cessioni di beni risultano ai fini IVA “non imponibili” nel Paese del venditore. La territorialità di queste operazioni è nel Paese del committente, nel caso di operazioni tra soggetti economici. Le prestazioni di servizi intracomunitarie, invece, sono operazioni “non soggette” ad IVA nel Paese del prestatore, ma soggette ad IVA nel Paese del committente. Anche in questo caso mi riferisco ad operazioni concluse tra operatori economici.

In entrambi i casi (cessione di beni e prestazione di servizi), l’IVA è territorialmente rilevante nel Paese del committente. Questo avviene tramite il meccanismo del “reverse charge“.

Quando, invece, siamo di fronte a cessione di beni o prestazione di servizi tra privati, oppure tra enti a titolo gratuito, non si parla di operazioni intracomunitarie.

Per poter effettuare operazioni intracomunitarie è necessario che gli operatori, residenti UE, siano iscritti al VIES. L’obbligo di iscrizione al VIES sussiste per tutti i “soggetti IVA che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione”.


L’iscrizione al VIES e’ gratuita

Con il comunicato stampa del 9 gennaio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’iscrizione al VIES è gratuita.

Nessuna somma può essere richiesta per accedere in banca dati né per ottenere la pubblicazione del numero di partita IVA. La precisazione si è resa necessaria dopo le diverse segnalazioni giunte all’Agenzia delle Entrate, relative a società che offrono il servizio a pagamento.


Come ci si iscrive al VIES?

Le modalità messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per effettuare queste operazioni dipendono da alcune variabili. In particolare l’iscrizione varia a seconda che l’operatore economico si trovi all’inizio della propria attività, oppure in un momento successivo.

Vediamo entrambe le possibilità.

1 – Iscrizione al VIES in caso di inizio attivita’ (senza Partita IVA)

La manifestazione di volontà va comunicata direttamente all’Agenzia delle Entrate ovvero al Registro delle imprese, mediante la Comunicazione Unica. Le modalità di compilazione variano a seconda che del soggetto che predispone la comunicazione.

I soggetti che iniziano un’attività devono compilare il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei seguenti modelli:

  1. AA9 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi
  2. AA7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Inoltre, in tutti i casi deve comunque essere compilato il campo “Operazioni Intracomunitarie”, indicando l’ammontare delle operazioni presunte anche nel caso in cui le stesse risultino costituite da sole prestazioni di servizi intra-UE, soggette ad IVA nello Stato di destinazione.

Si tratta delle operazioni di cui all’articolo 31 del DL n 331/93 oppure di cui all’articolo articolo 7-ter del DPR n 633/72.

2 – Iscrizione al vies in caso di attivita’ in corso (già con Partita IVA)

Per i soggetti già titolari di partita IVA, invece, è possibile iscriversi al VIES utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari incaricati, accedendo al seguente link:

Compilazione modello VIES ed invio via web

I soggetti Iva possono effettuare operazioni intracomunitarie dal momento della richiesta di iscrizione al VIES. Si tratta di una novità introdotta dal cosiddetto “Decreto semplificazioni” (Decreto Legislativo numero 174/2015).

In precedenza era necessario attendere 30 giorni dalla richiesta per poter porre in essere operazioni intracomunitarie, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di effettuare gli opportuni controlli.


Controllo partite IVA comunitarie

Successivamente all’iscrizione è possibile effettuare la verifica iscrizione VIES, che consente di accertarsi dell’avvenuta iscrizione. Il controllo VIES avviene tramite il servizio informatico dell’Agenzia delle Entrate e permette a chiunque di verificare la validità della Partita IVA.

Controllo al seguente link


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Articolo aggiornato il 30/05/2023